Rischio perdita pensione: ecco cosa fare entro il 31 ottobre (2 / 2)

Secondo quanto ha comunicato l’INPS e la stessa Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre chi è pensionato e percepisce comunque redditi da lavoro autonomo dovrà presentare all’INPS all’ente previdenziale di riferimento i redditi percepiti nel 2024 per l’attività lavorativa svolta.

Questo in quanto questo termine coincide appunto con il 31 ottobre data in cui si deve effettuare anche il versamento dell’IRPEF. Se non si ottempera a tale termine per il contribuente ci sono pesanti sanzioni che possono essere davvero pesanti per le proprie tasche.

Senza troppo giri di parole si rischia di rimanere senza pensione. Chi non ottempererà a tale obbligo deve restituire una somma pari all’intero importo della pensione percepita nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce. L’importo viene trattenuto dall’ente previdenziale di riferimento che può essere INPS cosoì come altro soggetto.

L’obbligo riguarda anche colori i quali attualmente percepiscono trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per i quali vige ancora il divieto parziale di cumulo e coloro che percepiscono pensioni o assegni di invalidità e hanno redditi da lavoro autonomo superiori a 7.781,93 euro nel 2024.

Forte scossa di terremoto fa tremare il Nord Italia: i primi aggiornamenti Forte scossa di terremoto fa tremare il Nord Italia: i primi aggiornamenti

Chi isomma ha una pensione con redditi non cumulabili deve presentare necessariamente la documentazione ci si può rivolgere anche tramite un CAF o un Patronato che provvederà a svolgere tutte le operazioni del caso. Come sappiamo queste comunicazioni e scadenze sono molto importanti.

Non devono presentare la dichiarazione, perché la loro pensione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro, i seguenti soggetti:titolari di pensione o assegno di invalidità con decorrenza fino al 31 dicembre 1994;titolari di pensione di vecchiaia, qualunque sia la data di decorrenza;pensionati con pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo (dal 1° gennaio 2009 in poi);titolari di pensione di anzianità o prepensionamento, anch’essi interamente cumulabili dal 2009;titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.