Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale il Ministro Giorgetti ha fatto presente che l’Agenzia delle Entrate passerà al controllo per quanto riguarda l’adeguamento delle rendite catastali dopo le ristrutturazioni con il Superbonus.
Infatti sono moltissimi gli italiani che hanno usufruito dei bonus per ristrutturare la propria abitazione. Si tratta di soldi che sono stati stanziati dal Governo e si deve rendere conto allo Stato quanto si è speso per ristrutturare la propria abitazione.
Al momento però la normativa è poco chiara, e non si sa se all’interno di questi controlli rientrerà  chi ha usufruito del Superbonus o anche coloro che hanno eseguito ristrutturazioni con altri incentivi statali, come il bonus ristrutturazione o l’ecobonus. Spetterà al legislatore chiarire il tutto con le dovute modalità .
Il Testo Unico per l’Edilizia afferma che bisogna presentare una richiesta di variazione catastale entro 30 giorni dalla fine dei lavori di ristrutturazione, ma anche qui bisogna capire che cosa si intende con “ristrutturazione” che normalmente si ha con costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate; ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, variazioni di superficie delle unità immobiliari, conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria o variazioni interne alle unità immobiliari, con modificazione del numero dei vani principali e/o accessori; variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari; interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, con realizzazione o integrazione di servizi igienici.
Se la pianta dell’immobile non cambia di norma non serve presentare richiesta di adeguamento, visto che molti lavori prevedono solo dei rifacimenti parziale in una zona precisa dell’immobile. Ma c’è chi anche usufruito del bonus per fare dei lavori edilizi molto più ampi, andando anche a cambiare la destinazione d’uso di una parte dell’immobile.
Per contestare l’avviso, secondo quanto segnala il sito legale Brocardi, il contribuente può scegliere di avvalersi delle seguenti opzioni: correggere online eventuali errori tramite il servizio “Correzione dati catastali online”, accessibile tramite Spid, Cie o Cns; presentare un ricorso in autotutela, qualora ritenga l’atto infondato (anche se questo non sospende i termini per il ricorso formale);rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica.