Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, dal prossimo 21 dicembre 2023 scatterà la scadenza dell’aggiornamento preposti. Si tratta di una scadenza molto importante e la scadenza riguarda alcuni aspetti della figura del preposto che sono stati rimandati.
La novità riguarda tutti i preposti con ultimo corso svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023. In particolare dalle fonti di informazione si apprende che per questa normativa si fa riferimento all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, nuovo comma 7-ter.
L’articolo recita nella maniera seguente, ovvero che l’iniziativa serve per “assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La data del 21 dicembre è il riferimento temporale di 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021).
L’aggiornamento dovrà quindi svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione). Si ricorda inoltre che l’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.
Inoltre decade la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da integrazione del comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e in quanto norma sanzionata penalmente, questa non può avere valore retroattivo – vietando la Costituzione norme penali retroattive.