Un 2025 all’insegna dei cambiamenti e degli obblighi, quello che ci accingiamo ad affrontare e che poi tanto malvagio non è, se si pensa che parliamo di una proroga, in modo da concedere ai destinatari di questi obblighi, di avere più tempo a disposizione per perseguirli.
Ma andiamo con ordine: la data da annotare è quella del 1 gennaio 2025, dal momento che il Ministero del Turismo ha prorogato il termine per l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), destinato a bed and breakfast, affitti brevi e strutture ricettive. Partendo da questa data, essi dovranno essere in possesso del CIN.
Parliamo di un obbligo che riguarda i titolari di immobili locati e tutti coloro che operano nel settore dell’ospitalità. Se manca questo codice identificativo, non si possono offrire sui portali unità immobiliari. L’obiettivo è quello di avere uno scenario più sicuro e affidabile per consumatori e operatori, con l’effettuazione di dettagliati controlli da parte delle autorità competenti.
La trasparenza e la tutela della concorrenza leale sono i perni di questi nuovi obblighi. Oltre all’introduzione del Codice Identificativo Nazionale, è stato stabilito che tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi che segnalino eventuali fughe di gas o la presenza di monossido di carbonio, per garantire un ambiente sicuro agli ospiti. La normativa prevede un estintore ogni 200 metri quadrati, con un minimo di un estintore per piano, dotati di una capacità estinguente minima di 13A e una carica di almeno 6 kg o 6 litri , sottoposti a controlli periodici secondo la norma UNI 9994-1 e le istruzioni del produttore.
Inoltre, devono essere rispettati i requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, se non si vuol andare incontro a pesanti sanzioni previste dalla normativa, in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Ecco quali: proprietari di immobili e titolari di strutture ricettive che non richiedono il CIN saranno soggetti a sanzioni comprese tra 800 e 8.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile o struttura. Chi non espone fisicamente il CIN all’esterno dell’immobile o struttura, o non lo riporta negli annunci pubblicitari, potrà incorrere in una multa che varia tra 500 e 5.000 euro per ogni violazione riscontrata, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare. Se l’immobile non è dotato dei requisiti di sicurezza necessari, non solo non verrà assegnato il CIN, ma il proprietario potrà ricevere una sanzione tra 600 e 6.000 euro.