Chiara Poggi, arriva la conferma: l’impronta 33 è… (2 / 2)

Il caso dell’impronta 33  era già emerso nel 2007,  anno del delitto di Chiara Poggi ma non  si potè ricondurla a nessuno in quanto non vennero trovati elementi che riportassero ad una persona in particolare mentre, ora,  i consulenti dattiloscopici dei pm sono del parere che tale impronta appartenga ad Andrea Sempio.

Per la famiglia Poggi non  è così , per cui  vorrebbero che la questione venisse  approfondita nell’incidente probatorio che riprende domani, con periti delle parti e quelli scelti dalla gip,  in modo da capire, in via definitiva, se questa impronta appartiene per davvero ad Andrea o no, e se contiene  d tracce biologiche o Dna.

La Procura   ha detto di no,  e i legali dei Poggi  hanno subito controbattuto, facendo notare che i loro  consulenti escludono che quell’impronta, ridotta oggi solo ad una foto, sia di Sempio. Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che difendono gli interessi dei Poggi. hanno espresso la loro delusione per il fatto che l’impronta 33 , quella che il comunicato scritto dalla  Procura lo scorso 21 maggio sulla consulenza dattiloscopica,  che ha attribuito a Sempio l’impronta, non sarà approfondita nel probatorio, come si erano auspicati.

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I consulenti dei Poggi sono giunti a conclusioni diametralmente opposte a quelle della procura, ossia : “La sicura estraneità dell’impronta alla dinamica omicidiaria” e “la non attribuibilità della stessa ad Andrea Sempio”.  Per gli stessi consulenti,  la traccia avrebbe solo  5 minuzie comparabili, non 15 come dicono gli esperti della Procura.

I legali dei Poggi hanno aggiunto: “Abbiamo pertanto ritenuto di sollecitare, quali legali delle persone offese un definitivo accertamento sul punto, con incidente probatorio, ponendo immediatamente a disposizione della Procura il contributo tecnico-scientifico fornito dai nostri consulenti”, chiosando: “Tale istanza, volta a garantire un imparziale accertamento dei fatti nell’interesse di tutti, è stata rigettata dal pubblico ministero, il quale ha ritenuto di dover sottoporre i dati tecnici in esame a una sua diretta ed esclusiva valutazione, da compiersi all’esito delle indagini in occasione dell’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti dell’attuale indagato”.