Questa misura non si limita a colmare un vuoto di equità, ma costituisce un passo sostanziale verso un sistema di welfare più inclusivo e realmente in grado di rispondere alle esigenze di chi vive in una condizione di disabilità. È stata ufficialmente prorogata al 30 ottobre la scadenza per presentare la domanda finalizzata ad ottenere il significativo aumento della pensione di invalidità civile.
Questa estensione temporale, decisa per facilitare gli aventi diritto, fa seguito alla storica sentenza con cui la Corte Costituzionale, lo scorso giugno, ha stabilito l’inadeguatezza del precedente importo, fissato a soli 285 euro mensili, a garantire la copertura dei bisogni essenziali. Grazie a quella pronuncia, l’assegno mensile viene ora portato a 651,51 euro, erogato per tredici mensilità, un importo che ne segna un quasi triplicamento.
Il beneficio, che si applica agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti e ai sordi, abbatte inoltre un’importante barriera anagrafica, estendendosi infatti a tutti i cittadini a partire dai 18 anni di età e non più, come in passato, solamente a coloro che avessero compiuto i 60 anni. La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata per via telematica, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci” disponibile sul portale dell’INPS.
Un aspetto di cruciale importanza pratica riguarda la possibilità di chiedere la decorrenza retroattiva della maggiorazione a partire dal 1° agosto 2020; per ottenere questo riconoscimento arretrato, è tassativo inserire nella sezione “Note” del modulo digitale la specifica dicitura: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° agosto 2020”. L’accesso al beneficio è tuttavia subordinato al rigoroso rispetto di precisi limiti di reddito.
Per un beneficiario non coniugato, il reddito personale annuo non deve superare la soglia di 8.469,63 euro. Nel caso di un soggetto coniugato, invece, oltre a dover mantenere lo stesso tetto reddituale individuale, il reddito complessivo del nucleo familiare, comprensivo di quello del coniuge, non deve eccedere i 14.447,42 euro.